Cass. civ. n. 8545/2010
Il limite alla possibilità di candidarsi come consigliere in più di due province, comuni o circoscrizioni allorché le elezioni si svolgano nella stessa data, posto dall'art. 56 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si riferisce anche al sindaco, quale componente necessario del consiglio comunale, come disposto dall'art. 37 del D.Lgs. citato, in considerazione della eadem ratio di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni consiliari portatori di interessi confliggenti, che possano comprometterne l'imparzialità ed il buon funzionamento, a cui presidio è dettato il principio consacrato nell'art. 97 Cost. (Fattispecie in cui un cittadino era candidato alla carica di consigliere comunale in due comuni ed alla carica di sindaco in un terzo comune).
C. Conti n. 501/2009
Le norme in tema di incompatibilità tra cariche pubbliche (come quelle più in generale limitative dei diritti di "status") sono di stretta interpretazione, e pertanto le disposizioni del testo unico degli enti locali che stabiliscono la non cumulabilità della carica di consigliere comunale in due comuni distinti non trovano applicazione nella diversa ipotesi di cumulo della carica di consigliere comunale con quella di assessore di altro Comune, né, di conseguenza, sussiste, in tale fattispecie, un indebito cumulo d'indennità di carica dannoso per l'erario.