1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
- d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h) da 12 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
- a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d) da 24 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.