(massima n. 2)
In tema di astensione, non sono abnormi né il decreto del presidente della Corte di appello che autorizzi un giudice ad astenersi limitatamente a uno solo tra più imputati nel medesimo procedimento, precisando che la posizione di tale imputato “formerà oggetto di stralcio”, né la successiva ordinanza che dispone lo stralcio nel procedimento “a quo”; e invero, da un lato, una astensione parziale non è preclusa da alcuna norma, ma costituisce statuizione obbligata dell'organo decidente, poiché l'accoglimento della dichiarazione di astensione non può che essere riferita alla prospettata causa di incompatibilità nei suoi limiti oggettivo e soggettivo, senza la possibilità di prendere in esame “ex officio” situazioni diverse da quella denunciata, dall'altro deve ritenersi che l'inciso “la cui posizione formerà oggetto di stralcio” non integri il provvedimento di separazione ex art. 18 c.p.p., ma costituisca un semplice suggerimento del rimedio, utile per un verso a realizzare gli effetti dell'astensione nei limiti autorizzati, e per altro verso a consentire la prosecuzione del processo in ordine alle altre posizioni.