(massima n. 1)
In materia di misure cautelari personali, l'obbligo imposto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c bis) c.p.p. di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa č imposto sia al giudice che emette l'ordinanza impositiva della misura, sia al tribunale della libertā che rigetta la richiesta di riesame quando tali elementi siano prospettati in questa sede.