(massima n. 1)
In materia di contratti, agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige la regola secondo cui la nullitą parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilitą del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall'attivitą ermeneutica svolta dal giudice; per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullitą parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata.