(massima n. 2)
Il sequestro giudiziario, così come gli altri provvedimenti cautelari, è caratterizzato da un rapporto di strumentalità con l'emanazione del provvedimento definitivo, per assicurare, sul piano pratico e in via preventiva e cautelare, la concreta efficacia del futuro provvedimento giurisdizionale relativo a situazione di proprietà e di possesso dei beni. Pertanto quando il giudice, chiamato a decidere sulla convalida del sequestro giudiziario e sul merito, definisca sfavorevolmente per il sequestrato le questioni sulla proprietà o sul possesso del bene sottoposto alla misura cautelare, negando l'esistenza del diritto per il quale la medesima era stata concessa, alla pronuncia negativa sul merito consegue necessariamente il rigetto dell'istanza di convalida, senza che sia necessaria l'indagine sui requisiti per la concessione della misura cautelare, la quale è ormai travolta dalla decisione del merito.