(massima n. 1)
L'omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina "ispso iure" l'inesistenza o la nullitą della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte.