(massima n. 1)
Le somme ricevute per conto del mandante in esecuzione di un contratto di mandato all'incasso di titoli di credito sono custodite dal mandatario in funzione dell'obbligo di restituirle al mandante, senza che, rispetto a tale adempimento, debba prospettarsi l'esistenza di un distinto contratto di deposito regolare delle somme, dovendosi ritenere che, come desumibile dall'art. 1177 cod. civ., nonché, quanto alla specifica normativa, dagli artt. 1714 e 1718 cod. civ., rientri nella disciplina del rapporto di mandato la configurabilitą di un obbligo di custodia. (Nella specie, la S.C., qualificando come mandato all'incasso il contratto stipulato da un professionista con una societą, poi fallita, riconosceva la compensabilitą del debito contrattuale con un proprio credito professionale gią ammesso al passivo).