I doveri del mandatario in ordine alle cose speditegli per conto del mandante
L'art. 1718 unifica e rende più semplici le disposizioni degli articoli 351, 352 e 354 dell'abrogato codice di commercio, lasciandone sostanzialmente invariato il contenuto.
In un certo senso era più logico il codice di commercio perché cominciava col regolare (art. 351) il caso del commerciante che non accettava l'incarico. Il codice vigente determina prima gli obblighi del mandatario e poi li estende a chi non accetta l'incarico mentre è chiaro che la speciale statuizione ha importanza per chi riceve le cose senza essere mandatario: quando invece ha già accettato il mandato, l'obbligo di provvedere alla custodia delle cose e di tutelare i diritti del mandante di fronte al vettore è insito nel dovere generale di diligenza che deve prestare nella esecuzione del rapporto.
La custodia, il deposito e la vendita delle cose
Per il modo della custodia la legge si rimette all'iniziativa del mandatario, il quale può anche provvedere al deposito delle cose in un luogo di pubblico deposito quando per es. si tratta di una grossa partita di merce.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515: può procedervi quando adempie al dovere di custodia e quando tutela i diritti del mandante contro il vettore. Nell'un caso e nell'altro la vendita è condizionata all'urgenza, ed è fatta a norma dell'art. 1515 con o senza incanto.
Quando il mandatario può domandare la verifica di queste
L'art. 1513 consente l'accertamento tecnico prima del giudizio in caso di divergenza sulla qualità o condizione della merce. Dopo tale accertamento il giudice su istanza della parte interessata può ordinare il deposito o il sequestro o la vendita. Già si è detto che il mandatario non ha bisogno dell'ordine del giudice per il deposito e può vendere. L'ipotesi del sequestro nei rapporti interni tra mandante e mandatario è da escludere. Di regola quindi il mandatario non ha ragione di domandare l'accertamento preventivo a norma dell'art. 1513. Eccezionalmente può avere interesse a chiederlo quando, in relazione all'obbligo di conservazione che fa parte di quello di custodia, egli intende far constatare lo stato delle merci in arrivo. Se queste giungono avariate, il mandatario ha il diritto di precostituire la prova contro il possibile addebito di negligenza nella custodia e nella conservazione.
La responsabilità del mandatario per l'inadempimento dei suoi obblighi
Alla custodia delle cose e alla tutela dei diritti del mandante di fronte al vettore il mandatario deve provvedere immediatamente dopo l'arrivo delle cose stesse. Non deve domandare istruzioni al mandante. La legge prevedendo che ogni ritardo potrebbe essere dannoso dispone che « di questi fatti » vale a dire degli atti che il mandatario compie per la custodia e la tutela dei diritti contro il vettore deve dare immediato avviso al mandante. Corrispondente avviso deve dargli del mancato arrivo delle cose.
Se il mandatario non adempie agli obblighi indicati dall'art. 1718 risponde dei danni: la sua responsabilità rispetto al vettore ha carattere sostitutivo o suppletivo in quanto serve a far avere al mandante ciò che questo per la negligenza del mandatario non può avere dal vettore. In caso di contestazione quindi il mandatario può opporre al mandante tutte le eccezioni che a questo avrebbe potuto opporre il vettore.
I doveri di chi riceve le cose per conto del mandatario e non accetta l'incarico
Come si è accennato, gli obblighi indicati dall'art. 1718 incombono anche a chi non accetta il mandato. Il fondamento della disposizione si ripone generalmente nell'interesse del commercio già riconosciuto da una pratica consuetudinaria.
Il funzionamento della norma si riannoda alle disposizioni degli articoli 1326 e 1327. Secondo tali disposizioni il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte; quando però su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. Nel secondo caso l'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.
Chi spedisce le cose che formano l'obietto del mandato richiede, dimostrandolo con fatti, l'esecuzione immediata del mandato. L'incaricato, se inizia l'esecuzione del contratto, vendendo per es. le merci speditegli per la vendita, accetta a norma dell'art. 1327. Se non inizia l'esecuzione, non accettando l'incarico, nulla è tenuto a fare per il cennato art. 1327, ma deve custodire le cose e fare quant'altro è prescritto dall'art. 1718.
La legge si è preoccupata di contenere entro limiti ragionevoli la sfera di applicazione della norma. L'art. 351 cod. comm. 1882 quando indicava il destinatario dell'incarico parlava del « commerciante » e si argomentava perciò che la norma non era applicabile nei rapporti del non commerciante. Il codice vigente coerentemente al sistema unitario delle norme per le obbligazioni indica quale limite che l'incarico deve rientrare nell'attività professionale del mandatario. Perciò la norma vincola anche chi non è imprenditore ma esercita un'attività professionale nel cui esercizio si può inquadrare l'incarico.