(massima n. 1)
L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'improcedibilità dell'appello e la derivante estinzione del giudizio ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti anche relatore o estensore, è viziata da inesistenza giuridica, in quanto non sottoscritta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, terzo comma, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e non è proponibile l'impugnazione per revocazione di cui all'art. 395 c.p.c. (come, invece, inammissibilmente formulata nella specie), dovendosi escludere che la mancata sottoscrizione del giudice estensore implichi un vizio revocatorio, pur restando fermo che il giudice dell'impugnazione può rilevare anche d'ufficio la suddetta inesistenza ai sensi dell'art. 161, secondo comma, c.p.c., indipendentemente, perciò, dall'esercizio dell'ordinario rimedio impugnatorio.