(massima n. 2)
Non è illegittima e non determina la nullità del lodo l'instaurazione di un unico procedimento arbitrale, pur in presenza di una pluralità di contratti e di relative clausole compromissorie, quando si sia in presenza di clausole di identico contenuto e di contratti tra loro collegati, onde la controversia nascente dall'uno necessariamente si riverbera anche sull'altro e la risoluzione di essa è destinata ad investire la regolamentazione negoziale risultante da entrambi. Ove, peraltro, alla scelta di una delle parti di designare un unico arbitro in relazione a controversie derivanti da una pluralità di contratti non corrisponda un'evidente e condivisa ragione di collegamento negoziale tra i contratti medesimi o un sufficiente grado di omogeneità nel contenuto specifico delle clausole, nulla vieta alla controparte di reagire a quella scelta manifestando la propria volontà di tenere distinte le procedure, e perciò di nominare un proprio diverso arbitro per ciascuna di esse, fermo restando che l'unico arbitro designato dalla prima parte sarà destinato a comporre i diversi collegi che si andrebbero in tal modo a prefigurare. (Mass. redaz.).