(massima n. 1)
In tema di responsabilitą civile degli insegnanti per omessa vigilanza, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilitą nei loro confronti della presunzione di cui all'art. 2048, secondo comma, c.c., nei giudizi di danno per culpa in vigilando č attuata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sulla operativitą dell'art. 2048, secondo comma, c.c. nei detti giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo č il Ministero dell'istruzione, nei cui confronti continuerą ad applicarsi, nei casi (come quello di specie) di danno provocato da un alunno ad un altro alunno, la presunzione di responsabilitą prevista dalla norma citata, mentre la prova del dolo o della colpa grave dell'insegnante rileva soltanto ove l'amministrazione eserciti, successivamente alla sua condanna, l'azione di rivalsa nei confronti del medesimo.