(massima n. 3)
L'art. 5, n. 2, seconda parte, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 — ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804 —, come sostituito dall'art. 5 della Convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978 — ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 29 novembre 1980, n. 967 —, il quale, qualora si tratti di una «domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone», fissa, in deroga al criterio generale del domicilio del convenuto, la competenza complementare e suppletiva del «giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale», non è applicabile nel caso di domanda di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio (ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987), atteso che l'autonomia riconosciuta dal nostro ordinamento a tale domanda di revisione rispetto al precedente giudizio di separazione o di divorzio non consente la sua qualificazione come domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone.