(massima n. 1)
La parte che con il ricorso per cassazione denunci l'errore di diritto o il vizio logico da parte del giudice del merito nella valutazione della volontà negoziale, non può limitarsi a richiamare genericamente le norme che ritiene siano state disapplicate o erroneamente applicate, né ad enunciare apoditticamente quello che ritiene essere il nomen iuris della fattispecie, ma deve specificare le ragioni di diritto del denunciato errore e dimostrare la violazione di specifiche norme di ermeneutica, investendo, in caso contrario, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la prospettazione di una difforme interpretazione il merito delle valutazioni e risultando, pertanto, inammissibili in sede di legittimità.