(massima n. 3)
Affinché sia soddisfatta l'esigenza, imposta a pena di nullitą per effetto di quanto disposto dall'art. 829 comma primo n. 2 c.p.c. in relazione al precedente art. 809, che il compromesso o la clausola compromissoria contengano la nomina degli arbitri oppure stabiliscano il numero di essi e il modo di nominarli, non č necessaria la materiale inserzione della nomina o dei criteri nello stesso documento, essendo sufficiente anche il riferimento espresso ad uno specifico regolamento gią esistente, predisposto dalle stesse parti o da terzi, o comunque a specifici distinti documenti espressamente richiamati. Pertanto in una convenzione tra un Comune ed un Consorzio fra imprese, avente ad oggetto l'esecuzione di un'opera pubblica, č valida la clausola compromissoria che rinvii per i criteri di nomina degli arbitri al capitolato speciale d'oneri, predisposto dall'ente pubblico e costituente parte integrante della convenzione stessa, per esservi espressamente richiamato.