(massima n. 2)
Il ricorrente, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere questa deciso la causa sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica, ignorando le critiche sollevate, ha l'onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico di dette critiche, non essendone ammissibile l'esposizione per relationem, mediante riferimento ad un atto del pregresso giudizio di merito.