(massima n. 4)
Va affermata la non rilevabilità, davanti al giudice, di questioni di competenza concernenti l'attività e gli atti compiuti dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, in considerazione dell'attuale sistema normativo, in particolare della disciplina recata dall’art. 54-quater c.p.p. In effetti, quest’ultima disposizione, adottata per consentire una verifica, su richiesta di soggetti esterni all'organizzazione degli uffici del pubblico ministero, relativamente alla legittimazione ad indagare della Procura della Repubblica in concreto procedente, ha previsto un rimedio tutto interno alla struttura organizzativa dell'Autorità requirente, rimettendo al procuratore generale della Corte di appello o presso la Corte di cassazione, e non al giudice, la decisione sulla legittimazione dello specifico ufficio di procura a indagare.