Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 41768 del 22 giugno 2017

(3 massime)

(massima n. 1)

L'utilizzo di denaro pubblico per finalitą diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente; mentre, integra il pił grave delitto di peculato l'atto di disposizione del denaro compiuto - in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione meramente "di copertura" formale - per finalitą esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali dell'ente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, in merito all'utilizzo da parte del Presidente di una Regione del fondo per "spese di rappresentanza", non aveva distinto le erogazioni disposte per finalitą istituzionali, ma riconducibili ad altri capitoli di spesa, da quelle aventi finalitą meramente private e ricollegabili alla campagna elettorale).

(massima n. 2)

Integra il reato di falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico e non il pił grave delitto di cui all'art. 479 cod. pen., la predisposizione da parte del presidente del consiglio di amministrazione di una societą dell'elenco riepilogativo dei soci presenti, da allegare al verbale di assemblea redatto dal notaio, contenente indicazioni mendaci o false firme di delega. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elenco dei soci presenti assolve alla specifica funzione di attestare al notaio la composizione dell'assemblea al fine di consentire il controllo della validitą delle deliberazioni assunte).

(massima n. 3)

La trasmissione diretta di un processo da una sezione ad un'altra del medesimo ufficio, in assenza di un apposito provvedimento del presidente del tribunale, non determina alcuna nullitą, in quanto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., le disposizioni concernenti l'assegnazione dei processi alle sezioni non sono attinenti alla capacitą del giudice, a meno che la violazione dei criteri di assegnazione interna sia "extra ordinem", in quanto effettuata al di fuori di ogni criterio.

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