(massima n. 1)
L'accertamento della comoda divisibilità del bene, ai fini dello scioglimento della comunione, va operato a norma dell'art. 720 c.c., tenendo conto dell'aspetto economico, funzionale e materiale e non alla stregua della norma processuale dell'art. 577 c.p.c. che attiene alla semplice divisibilità di beni immobili, costituenti un'astratta e non ancora definitiva unità colturale e contiene, perciò, un minus rispetto alla comoda divisibilità prevista dalla norma sostantiva (art. 846 c.c.).