(massima n. 1)
Il debitore di somma determinata in valuta estera, se inadempiente, nel caso di sopravvenuta svalutazione della moneta italiana rispetto a quella straniera, deve la differenza tra il cambio della data della scadenza e quello della data del pagamento poiché, diversamente, trarrebbe ingiusta locupletazione dalla sua mora ove pagasse in moneta legale al corso del cambio del giorno della scadenza, secondo la facoltà accordatagli dall'art. 1278 c.c.