(massima n. 1)
La disposizione di cui al decimo comma dell'art. 309 c.p.p., secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta medesima ed abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo: mediante tale deposito, infatti, si rende certo, per gli interessati, che la decisione - con quel determinato, irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e si rende altresì possibile l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti; la motivazione dell'ordinanza di riesame, viceversa, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 c.p.p., può essere depositata, senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio - la cui osservanza è tuttavia doverosa per il giudice ai sensi dell'art. 124 c.p.p. - dei cinque giorni successivi alla deliberazione predetta.