(massima n. 1)
In base al combinato disposto degli articoli 1246, n. 3, c.c. e 545, n. 3 c.p.c., le somme dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili nella limitata misura di un quinto; tale limite non opera quando i contrapposti crediti abbiano origine da un unico rapporto, sì che la valutazione delle singole pretese comporti solo un accertamento contabile di dare e avere e non una compensazione in senso tecnico. In particolare, il limite non vale quando il datore voglia compensare il credito risarcitorio per danni da prestazione lavorativa non diligente col credito retributivo vantato dal prestatore, tuttavia, essa torna ad operare, anche in caso di compensazione atecnica, qualora esista una clausola del contratto collettivo che lo preveda, salvo diversi accordi contenuti nel contratto individuale (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza di merito, che non aveva dato adeguato conto dell'applicabilità o meno alla fattispecie concreta dell'art. 64 del contratto collettivo per le aziende di credito che escludeva la compensazione atecnica illimitata).