(massima n. 1)
In tema di falso, la differenza fra il reato previsto dall'art. 567, comma 2, c.p. e quello di cui all'art. 495 c.p. va ravvisata nel fatto che quest'ultima norma punisce l'immutazione del vero in se stessa, mentre quella di cui all'art. 567 cpv. punisce l'immutazione del vero in quanto da essa derivi la perdita del vero stato civile del neonato: i due reati hanno in comune l'elemento del falso ideologico documentale, mentre il reato di cui all'art. 567 ha in pił l'elemento dell'alterazione di stato, atteggiandosi come reato complesso.