(massima n. 1)
Il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietą esclusiva non fonda sull'applicazione degli artt. 1110 e 1134 c.c., siccome postulanti spese inerenti ad una cosa comune, ma trova la propria ragione, ex art. 1126 c.c., nellutilitą che i condomini sottostanti traggono dal bene.