(massima n. 1)
In tema di simulazione di atto redatto per iscritto (che una parte fa valere nei confronti dell'altra) opera, riguardo alla prova testimoniale (e perciò, in forza dell'art. 2729, comma secondo, c.c., anche rispetto a quella presuntiva), ove non sia dedotta l'illiceità del contratto dissimulato, il divieto generale posto dall'art. 2722 (salve le tassative eccezioni previste) in ordine ai patti aggiuntivi o contrari al contenuto di un documento ed anteriori o contemporanei ad esso, poiché si tratta in tal caso di dimostrare l'esistenza di un patto, l'accordo simulatorio, contrario al contenuto dell'atto scritto e necessariamente anteriore o contemporaneo all'atto medesimo.