(massima n. 2)
In tema di estradizione verso l'estero, la rimessione in libertą dell'estradando per scadenza dei termini di custodia cautelare conseguente alla sospensione, disposta dal giudice amministrativo, del provvedimento ministeriale di consegna, non impedisce che il Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen., investa l'organo giurisdizionale di una verifica finalizzata all'accertamento del concreto pericolo di fuga dell'estradando nell'arco temporale ricompreso fra la decisione provvisoria e la pronuncia definitiva del giudice amministrativo, da effettuarsi nel pieno rispetto del contraddittorio fra le parti, e da concludere, se del caso, con l'eventuale adozione di misure cautelari di tipo non custodiale che garantiscano l'effettivitą della possibile consegna allo Stato richiedente.