(massima n. 1)
Nel giudizio di divisione ereditaria, la collazione per imputazione nella quale il giudice, a norma degli artt. 724 e 725 c.c., imputa alla quota del coerede le somme di denaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi, per poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle rispettive quote non comporta una divisione parziale dell'ereditą, bensģ realizza un'attivitą di carattere meramente prodromico alle attivitą strettamente divisionali che non determina lo scioglimento anticipato della comunione ereditaria.