(massima n. 2)
In tema di divisione, la norma dell'art. 720 c.c. — il quale stabilisce che i beni comuni non comodamente divisibili debbano essere compresi per intero, con addebito dell'eventuale eccedenza, nella porzione di uno dei partecipanti avente diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più partecipanti, se questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione, — non pone una disciplina inderogabile bensì un trattamento preferenziale, per la cui concessione è sufficiente il mero riscontro delle condizioni richieste dalla legge, per contro potendosi diversamente provvedere solo a condizione che l'assegnazione del bene al condividente titolare della quota minore sia giustificata da motivi riguardanti l'interesse comune delle parti.