(massima n. 1)
Non č idonea a rendere configurabile il delitto di calunnia ma solo quello di false generalitą (eventualmente aggravato ove si realizzi la condizione di cui al terzo comma, n. 2, dell'art. 495 c.p.), la condotta di chi, nell'ambito di un procedimento penale a proprio carico, si attribuisca le generalitą di altra persona, pur se effettivamente esistente.