(massima n. 2)
Non costituisce atto di interversione della detenzione in possesso, ai sensi dell'art. 1141, secondo comma, cod. civ., la destinazione di un immobile da parte del detentore ad esercizio di culto, trattandosi di attivitą compatibile con l'appartenenza del bene a privati che, come previsto dall'art. 831, secondo comma, cod. civ., non manifesta in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto pretese dominicali sul bene trascendenti i limiti della detenzione ed incompatibili con il possesso del titolare della cosa.