(massima n. 2)
La presunzione di possesso è ricollegata dall'art. 1141 c.c. ad un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale); tuttavia tale presunzione non opera in favore di chi si trovi con la cosa in una relazione materiale che si svolge in nome del possessore e per sua volontà. Ne consegue che in tali casi il soggetto che, assumendo di essere possessore, voglia tutelare in giudizio tale situazione, deve allegare e provare atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario animus detinendi in animus possidendi.