(massima n. 1)
La deliberazione dell'assemblea di un condominio che, applicando erroneamente l'art. 1126 c.c. abbia addebitato a carico di un condomino una quota delle spese di riparazione della terrazza a livello del piano sovrastante, sovrastata a sua volta da altre terrazze sulla prosecuzione in altezza dell'edificio (destinata come tale non tanto ad assolvere a una funzione di copertura dei piani sottostanti, quanto e soprattutto a dare un affaccio ed ulteriori comoditā all'appartamento cui č collegata) č nulla per indebita invasione della sfera di proprietā del singolo condomino con la conseguenza che l'impugnazione della delibera non č soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1137 ultimo comma c.c.