(massima n. 1)
Con riguardo alle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, ivi comprese quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilitą civile a norma dell'art. 57 della L. 10 giugno 1978, n. 295, le attribuzioni del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 195-202 della legge fallimentare, circa la dichiarazione dello stato d'insolvenza e la definizione delle opposizioni proposte contro la dichiarazione medesima, non restano limitate od escluse per il fatto che, contro il provvedimento di messa in liquidazione, in precedenza reso dall'autoritą amministrativa, sia pendente l'impugnazione davanti al giudice amministrativo, in considerazione del carattere autonomo ed indipendente dei rispettivi procedimenti, pur se possano implicare l'accertamento e l'esame di elementi comuni o connessi.