(massima n. 1)
Il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno «spossessamento attenuato» in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietą (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilitą dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietą dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall'art. 43 legge fall. per il fallimento. Ne consegue che, come il debitore č parte in senso sostanziale di tutti gli atti che concernano il suo patrimonio, cosģ lo rimane anche per i rapporti tributari, che pertanto a lui fanno direttamente capo, e sui quali č legittimato processualmente a interloquire. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che nel giudizio di primo grado, aperto su ricorso presentato da liquidatore, legittimato in quanto agente nella veste qualificata di mandatario dei creditori, non era stato integrato il contraddittorio nei confronti del debitore).