(massima n. 2)
In tema di azione revocatoria fallimentare, il requisito temporale del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 67, secondo comma, della legge fall., va accertato, nel caso di pagamento eseguito in adempimento di cambiali, in riferimento non gią all'emissione o alla girata del titolo, che in quanto promessa di pagamento non ha l'effetto di soddisfare immediatamente il prenditore, ma alla riscossione del credito, che comporta la lesione della par condicio creditorum.