(massima n. 1)
In tema di interruzione del processo per morte della parte prima della costituzione ai sensi dell'art. 299 c.p.c., l'onere di provare che la conoscenza dell'evento interruttivo si sia avuta non contestualmente all'evento, ma successivamente, sì da restare impedita la riassunzione del processo nel termine di sei mesi dal fatto interruttivo, incombe sugli eredi in riassunzione, e non sulla controparte che eccepisce l'estinzione del processo, giacché la mancata contestuale conoscenza del fatto interruttivo costituisce una controeccezione ostativa al verificarsi dell'estinzione.