(massima n. 1)
L'ordinanza che dichiara la decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per mancata citazione degli stessi č revocabile, in quanto non č compresa nel novero delle ordinanze reclamabili al collegio, e spetta esclusivamente al giudice del merito accertare se sussistano giusti motivi per far luogo alla revoca, restando assolutamente estraneo alla valutazione della Corte di cassazione stabilire se l'esercizio (in senso positivo o negativo) di tale potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.