(massima n. 1)
L'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (art. 67, secondo comma, legge fall.) e l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti eseguiti successivamente alla apertura della procedura concorsuale (art. 44, primo comma, legge fall.), costituiscono due azioni diverse in riferimento all'elemento soggettivo - in quanto soltanto nella prima č richiesta la scientia decoctionis da parte dello accipiens - ed al tempo in cui č stato eseguito il pagamento con riguardo alla data della dichiazione di fallimento, e pertanto stabilire quale delle due azioni sia stata proposta, ovvero se siano state proposte entrambe, costituisce una questione di interpretazione della domanda, incensurabile in sede di legittimitā se sorretta da una motivazione congrua, coerente ed immune da vizi logici e giuridici.