(massima n. 1)
La revoca del fallimento, ancorché disposta per vizi processuali o per incompetenza del giudice, lascia salvi gli effetti prodotti dalle domande di ammissione al passivo sul decorso del termine di prescrizione dei relativi crediti, non rilevando in proposito il disposto dell'art. 21 legge fall., che si riferisce agli atti degli organi della procedura, non a quelli compiuti nei confronti di essa; né la revoca comporta l'estinzione della procedura fallimentare, con la conseguenza che trova applicazione la regola di cui al secondo comma dell'art. 2945 c.c., con la sospensione del corso della prescrizione, e non quella di cui al terzo comma della medesima norma, che fa salvo, nel caso di estinzione del processo, il solo effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale.