(massima n. 1)
Il condominio si costituisce ex se ed ope iuris senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui pił soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietą esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento che ad esso dą origine.