(massima n. 1)
Anche le servitù apparenti e permanenti possono prescriversi per non uso, atteso che il mancato esercizio della servitù protratto per venti anni, dipendente dall'inerzia del titolare attivo, comporta, al pari dell'impossibilità di fatto di usare la servita o del venir meno della sua utilità, l'estinzione medesima alla scadenza del termine suddetto.