(massima n. 1)
La parte che si č obbligata o ha alienato un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie alle finalitā economiche dell'altra parte deve compiere, secondo buona fede, tutte le attivitā che da lei dipendono per l'avveramento della condizione, senza impedire che la P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni, potendo l'altra parte, in caso contrario, chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, da accertare con il criterio della regolaritā causale, ove risulti, in base alla situazione esistente nel momento in cui si č verificato l'inadempimento, che la condizione avrebbe potuto avverarsi, mediante il legittimo rilascio delle autorizzazioni.