(massima n. 1)
In base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ., i privati possono sottrarsi alla tipicitą dei diritti reali su cose altrui, costituendo, invece della servitł prediale, un obbligo a vantaggio della persona indicata nell'atto, senza alcuna funzione di utilitą fondiaria.