(massima n. 1)
Gli atti di tolleranza traendo origine dall'altri condiscendenza, da rapporti di familiaritą, amicizia o buon vicinato, integrano un elemento di transitorietą e di saltuarietą, per cui in mancanza di una prova contraria specifica deve escludersi che sia stato esercitato per tolleranza il passaggio sul fondo altrui, praticato per parecchi anni.