(massima n. 3)
La petizione di ereditą e l'azione di accertamento della qualitą di erede differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l'accertamento della qualitą ereditaria, la prima č azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l'altra č azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari. Pertanto, l'azione di accertamento della qualitą di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra "petitio hereditatis", ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna.