(massima n. 1)
Integra alterazione di stato ogni dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita con la quale si attribuisce al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura. Mentre nel caso di sostituzione di neonato già denunciato allo stato civile (art. 567, comma 1, c.p.) l'interesse tutelato è quello (della collettività e del neonato) alla conservazione dello stato civile acquisito in forza dell'iscrizione, nell'ipotesi del capoverso dell'art. 567 c.p., tutelato è l'interesse a che il neonato non acquisti uno stato civile difforme da quello a lui spettante in conformità dei dati costitutivi reali o - quando ciò non sia possibile - in conformità della disciplina sostitutiva prevista negli artt. 75, 77 e 77 bis dell'ordinamento dello stato civile.