(massima n. 2)
L'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie: di passaggio) debbono essere dedotte dal titolo, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la costituzione della servitù. Siffatta indagine è indispensabile pure nell'ipotesi di generico asservimento di un fondo, poiché ciò non esclude che la servitù — spettante in tal caso, come titolarità di diritto e di soggezione, su tutto il fondo asservito — venga esercitata, in relazione alle concrete finalità per le quali essa è costituita, su una porzione determinata del fondo medesimo.