(massima n. 1)
L'art. 31 c.p.c., che, con una disposizione derogatrice delle regole generali sulla competenza, consente all'attore di proporre la domanda accessoria solo dinanzi al giudice che è competente sulla domanda principale per ragioni di territorio (cioè, secondo i generali criteri della competenza per territorio), non può essere applicato, per il suo carattere eccezionale che ne impedisce l'interpretazione estensiva, quando il giudice della causa principale sia determinato convenzionalmente per effetto di una clausola negoziale.