(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, il vano decorso del termine di quindici giorni previsto dall'art. 708, comma 5, c.p.p. per la consegna dell'estradando produce la perdita di efficacia del decreto ministeriale di estradizione solo nell'ipotesi in cui la mancata consegna sia attribuibile all'inerzia dello Stato richiedente Ģche non provvede a prendere in consegna l'estradandoģ. (Nella specie, il termine era decorso a seguito della decisione dello Stato italiano di rinviare la consegna in attesa della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso promosso dall'interessato per l'ottenimento della sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale).