(massima n. 2)
La sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimitą dell'art. 1 legge n. 46 del 2006, di novella dell'art. 593 c.p.p. in punto di inappellabilitą per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, e della conseguente disciplina transitoria di cui all'art. 10, comma 1 cit., relativa alla declaratoria di inammissibilitą dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge medesima, non spiega effetti nel caso in cui il pubblico ministero, astenendosi da ogni iniziativa di impugnazione, abbia di fatto prestato acquiescenza alla dichiarazione di inammissibilitą dell'appello da lui proposto, cosģ esaurendosi il rapporto di impugnazione. (Mass. redaz.).